inidoneità alle mansioni – reintegra se manca il tentativo di repêchage

Da Dottrina Per il Lavoro.it
Con sentenza n. 26675/2018, la Corte di Cassazione ha affermato che in caso di sopravvenuta inidoneità fisica o psichica del lavoratore, prima di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro ha l’obbligo di verificare la possibilità di “repêchage” e cioè la possibilità di ricollocare all’interno dell’assetto organizzativo aziendale il lavoratore in mansioni compatibili con il suo stato di salute, anche se inferiori rispetto a quelle in precedenza ascritte.

Qualora non si proceda a tale verifica, il motivo posto a giustificazione del licenziamento è da intendersi insussistente.