Cassazione – Sent. 12 DIC 2012, n. 22798 Licenziamento – Giusta causa – Funzionario bancario – Dovere di informazione al cliente – Regole ordinarie dell’operazione finanziaria – Mancato adempimento – Prestazione non eseguita fedelmente

Svolgimento del processo
Con sentenza del 24.6.2009, la Corte di Appello di Potenza respingeva il gravame proposto da M. M. avverso la pronunzia di primo grado che aveva rigettato la domanda della predetta avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento intimato per giusta causa ed in subordine per giustificato motivo.
Il recesso era collegato a tre condotte lesive;
1) in data 9.6.2005, sul modulo prenotazione di 650 obbligazioni del taglio del valore nominale di 1000,00 ciascuna, per complessivi euro seicentocinquantamila, in favore di alcuni clienti era stato previsto ed annotato dalla M. di suo pugno l’impegno a vendere entro il 15.12.2005 a prezzo non inferiore al valore nominale, in violazione di norme di legge, di delibere e regolamenti degli Organi di Vigilanza, del regolamento degli stessi prestiti obbligazionari e di espressa normativa interna;
2) nella stessa data, sul modulo prenotazione di obbligazioni per complessivi euro seicentoduemila con gli stessi clienti, era stato preso analogo impegno, con corrispondente sottoscrizione del modulo;
3) in data 10.3.2006, era pervenuta alla Filiale di Lioni una nota di una cliente, con la quale si lamentava la disinformazione ricevuta all’atto della sottoscrizione di quattro emissioni di obbligazioni per il valore nominale di seicentosettantamila euro, essendo stato riferito che i titoli, dopo la prima cedola, si potevano vendere alla pari, in violazione delle norme richiamate.
Rilevava la Corte di Potenza che, quanto alla pubblicità del codice disciplinare, era emerso che la stessa M. aveva provveduto ad affiggere in luogo accessibile il Codice di autodisciplina e le sanzioni relative previste dal CCNL e che, inoltre, la società aveva anche provveduto alla consegna pro manibus a ciascun dipendente di copia del codice medesimo ed al suo inserimento nel sito nella parte riservata ai dipendenti.
Anche la censura relativa alla mancata preventiva conoscenza della normativa regolamentare aziendale che si assumeva violata era da disattendere, in quanto la M. aveva violato non una regola di comportamento, ma l’obbligo di eseguire la prestazione fedelmente, esorbitando dai poteri attribuitile, in contrasto con l’interesse dell’istituto di credito.
Aggiungeva che i rilievi dell’appellante relativi alla mancata preventiva conoscenza delle delibere C. violate ed alla mancanza di una relativa adeguata informativa dovevano ugualmente disattendersi, stante la natura di atti pubblici generali delle stesse.
Gli ulteriori rilievi sulla gravità delle condotte contestate, sotto il profilo della omessa adeguata considerazione dell’elemento oggettivo e dell’elemento soggettivo, erano ugualmente ritenuti infondati, atteso che la dipendente si era arrogata un potere non riconosciutole, esponendo a responsabilità la società non solo nei confronti dei clienti, ma anche della C., e che la delicatezza delle operazioni avrebbe richiesto massima cautela ed attenzione, che, nella specie, erano mancate, sì da porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento della prestazione da parte della dipendente e da indurre ad una valutazione di proporzionalità tra sanzione inflitta e comportamento addebitato, essendo da escludere quanto sostenuto dall’appellante, ossia che il rapporto di fiducia con l’istituto non fosse stato minato.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la M., affidando l’impugnazione a due motivi.
Resiste con controricorso B. s.p.a.

Motivi della decisione
Con il primo motivo, M. M. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 20.5.1970 n. 300, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo del giudizio e violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., osservando che, a differenza di quanto ritenuto dal giudice del gravame, il comportamento posto in essere concretizza un’ipotesi di travalicamento dei poteri e delle deleghe conferite dagli atti interni e regolamentari al dipendente e non l’assunzione di poteri non riconosciutile, avendo essa ricorrente la possibilità di trattare autonomamente con i clienti la gestione del prodotto finanziario secondo norme interne che dovevano essere rese conoscibili per contestarne correttamente la violazione.
Aggiunge che tale conoscibilità non era stata nel caso considerato garantita, non essendo emerso dalle deposizioni testimoniali che il codice disciplinare fosse stato affisso in periodo temporale coevo a quello della commissione dei fatti e non potendo ritenersi a ciò equipollente la consegna a mani del lavoratore del codice stesso.
Con il secondo motivo, denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 c.c., 1 e 5 della legge 604/66 e degli artt. 1455, 2106 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio, lamentando che erroneamente era stata ritenuta l’impossibilità di prosecuzione del rapporto di lavoro in conseguenza della non scarsa importanza dell’inadempimento, che, al contrario, non era riscontrabile nel caso in esame, e dolendosi dell’omesso approfondimento delle circostanze e degli elementi idonei a confortare la proporzionalità della sanzione espulsiva e la necessità di irrogare la stessa e non altra sanzione conservativa. Aggiunge che la mera irregolarità oggettiva dell’operazione posta in essere non può dare fondamento al giudizio di proporzionalità, senza la necessaria valutazione anche dell’elemento psicologico.
Con riguardo al primo dei motivi, va osservato che manca per la dedotta violazione di legge il quesito di diritto, prescritto dall’art. 366 bis c.p.c. per i giudizi ratione temporis ricadenti, come quello in esame, nell’ambito di applicabilità della indicata disposizione normativa, e che risulta anche carente, relativamente al dedotto vizio motivazionale, il necessario momento di sintesi, idoneo ad evidenziare la decisività e rilevanza del vizio denunziato, essendo riportati peraltro nella relativa censura solo alcuni stralci delle deposizioni testimoniali richiamate a fondamento della dedotta erroneità della decisione.
Tuttavia, anche a volere superare tale assorbente considerazione, va osservato che i rilievi formulati dalla M. – che si riferiscono indistintamente a violazioni prospettate come violazione di legge e come vizio di motivazione – sono volti, per una parte, a sindacare un accertamento di fatto condotto dal giudice del merito, che aveva portato lo stesso a ritenere correttamente adempiuto dalla Banca l’onere di pubblicità di cui all’art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, alla stregua della valutazione delle circostanze riferite dai testi menzionati, alle quali la ricorrente contrappone una difforme ricostruzione, non censurando puntualmente quella effettuata in sentenza ma proponendo una diversa valorizzazione degli elementi probatori raccolti.
Le deduzioni avanzate al riguardo mirano sostanzialmente a sollecitare una rivisitazione del merito, non consentita nella presente sede di legittimità, posto che il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi di motivazione della sentenza, impugnata a norma dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., deve contenere – in ossequio al disposto dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ., che per ogni tipo di motivo pone il requisito della specificità sanzionandone il difetto – la precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni sulle quali si basano la decisione o il capo di essa censurato, ovvero la specificazione d’illogicità, consistenti nell’attribuire agli elementi di giudizio considerati un significato fuori dal senso comune, od ancora la mancanza di coerenza fra le varie ragioni esposte, quindi l’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e l’insanabile contrasto degli stessi. Ond’è che risulta inidoneo allo scopo il far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito all’opinione che di essi abbia la parte ed, in particolare, il prospettare un soggettivo preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’ “iter” formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame. Diversamente, si risolverebbe il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni effettuate ed, in base ad esse, delle conclusioni raggiunte dal giudice del merito; cui, per le medesime considerazioni, neppure può imputarsi d’aver omesso l’esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio ritenuti non significativi, giacché né l’una né l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo (in tali termini, cfr. Cass. 23 maggio 2007 n. 120520). Nella specie non risulta che la doglianza abbia evidenziato i profili di omissione, insufficienza o contradittorietà della motivazione nei termini consentiti in sede di legittimità, indicati dalla pronunzia di legittimità richiamata.
Peraltro, la censura è anche infondata in diritto, trattandosi nella specie, come correttamente osservato dal giudice del gravame, di violazioni che si sostanziano in comportamenti contrastanti con la legge e con valori comunemente accettati in quanto connessi ai doveri fondamentali del lavoratore ed agli interessi dell’impresa. Ed invero, l’avere contravvenuto alla normativa in materia di scambio di strumenti finanziari (titoli obbligazionari) ed alle norme di trasparenza nelle informazioni ai clienti, applicabili a tutto il settore bancario, con grave violazione del dovere fondamentale di svolgere la propria attività con diligenza, buona fede e correttezza, specie ove si consideri l’elevato ruolo ed inquadramento della ricorrente, rende superflua, come correttamente osservato dalla Corte del merito, l’affissione del codice disciplinare. Il regolamento alternativamente previsto e sottoscritto dalla M., difforme da quello generale del titolo obbligazionario, che non consentiva il disinvestimento prima della data prevista ed alle diverse condizioni garantite dalla dipendente, configura all’evidenza una grave violazione dei doveri fondamentali della lavoratrice, che necessariamente doveva essere a conoscenza delle regole bancarie di riferimento per l’operazione, se aveva provveduto a sottoscrivere di suo pugno apposite condizioni, diverse da quelle previste nel regolamento approvato ed offerto al pubblico.
Per di più è stato evidenziato che il comportamento contestato alla M., direttrice della filiale – come tale responsabile di vigilare sull’ adempimento dell’obbligo di affissione del codice disciplinare – ha comportato violazione di norme di legge, contenute nel d. Igs n. 58 del 24.2.1998, artt. 21 e 78, che non deve ritenersi diretto solo alle banche, ma anche ai propri organi e rappresentanti, attraverso i quali le stesse operano, e si è posto anche in violazione di delibere della C., aventi efficacia precettiva diretta, senza necessità di recepimento in normative interne.
Quanto al secondo motivo di impugnazione, deve rilevarsi che lo stesso risulta articolato con analoga commistione di censure di violazione di legge e di vizi di motivazione ed è privo di quesito conclusivo.
In ordine ai criteri che il giudice deve applicare per valutare la sussistenza o meno di una giusta causa di licenziamento, la giurisprudenza è pervenuta a risultati sostanzialmente univoci, affermando ripetutamente (come ripercorso in Cass., n. 5095 del 2011 e da ultimo ribadito da Cass. 26.4.2012 n. 6498) che, per stabilire in concreto l’esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all’intensità dell’elemento intenzionale, dall’altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell’elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare. È stato, altresì, precisato (Cass., n. 25743 del 2007) che il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione dell’illecito commesso – istituzionalmente rimesso al giudice di merito – si sostanzia nella valutazione della gravità dell’inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso, dovendo tenersi al riguardo in considerazione la circostanza che tale inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della “non scarsa importanza” di cui all’art. 1455 c.c., sicché l’irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata soltanto in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (L. n. 604 del 1966, art. 3) ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (art. 2119 c.c.).
In tema di ambito dell’apprezzamento riservato al giudice del merito, è stato condivisibilmente affermato (cfr. fra le altre, Cass. n. 8254 del 2004 e, da ultimo Cass. 6498/2012 cit.) che la giusta causa di licenziamento, quale fatto che non consente la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto, è una nozione che la legge, allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo, configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle c.d. clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modello generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici.
A sua volta, Cass. n. 9266 del 2005 ha ulteriormente precisato che l’attività di integrazione del precetto normativo di cui all’art. 2119 c.c., (norma c.d. elastica) compiuta dal giudice di merito – ai fini della individuazione della giusta causa di licenziamento – mediante riferimento alla “coscienza generale”, è sindacabile in cassazione a condizione, però, che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli “standards”, conformi ai valori dell’ordinamento esistenti nella realtà sociale.
Al riguardo deve rilevarsi che la decisione impugnata dall’istituto sotto tale profilo appare rispettosa dei principi di diritto enunciati in materia da questa Corte, in quanto il giudice dal gravame ha dato conto delle ragioni poste a fondamento della stessa, rilevando che “le condizioni di investimento erano fissate nel modulo sottoscritto dai clienti (che altro non era che la ripetizione delle condizioni deliberate dalla società)” e che “nel momento in cui la dipendente ha apportato la clausola di miglior favore, ha inteso modificare l’assetto contrattuale (che, in quanto predisposto unilateralmente dalla Banca, aveva il carattere della generalità ed immodificabilità), così violando non un norma di relazione nei suoi rapporti con il pubblico, i superiori ed i colleghi, ma una norma di azione, ovverosia il limite stesso del suo potere” Con la apposizione di clausola diversa, la M. – come condivisibilmente osservato dal giudice del merito – ha violato non una regola di comportamento, ma l’obbligo di eseguire la prestazione fedelmente, non potendo imputarsi alla Banca alcuna violazione dell’obbligo di informazione, avendo essa predisposto moduli di sottoscrizione di prestito obbligazionario conformi alla legge e coerenti con la delibera del C.d.A., essendo imputabile direttamente alla dipendente la violazione dell’obbligo di corretta informazione dei clienti, attraverso la predisposizione di un’arbitraria clausola modificativa, che si sostanzia in una violazione di legge, connotata da indubbia gravità, come evidenziato dalla sentenza impugnata.
La condotta posta in essere coerentemente, pertanto, è stata ritenuta capace di integrare anche sotto il profilo dell’elemento intenzionale e della valutazione dei precedenti disciplinari, un comportamento idoneo alla ravvisabilità della giusta causa del recesso, tenuto conto del fatto che le eventuali convinzioni personali della ricorrente di potere personalmente ripianare le perdite cui esponeva l’istituto sono del tutto irrilevanti in presenza di operazioni condotte in mancanza di trasparenza e regolarità, con compromissione irrimediabile del vincolo fiduciario.
Ed anzi la valutazione cui ha proceduto la dipendente dimostra piuttosto che la stessa è andata bene al di là dei compiti affidatile, arrogandosi poteri sicuramente non di sua competenza, con un’iniziativa che sicuramente esponeva la Banca a rischi concreti anche nei confronti della C., oltre che dei clienti.
La particolare responsabilità dell’incarico rivestito e l’impegnatività dello scambio finanziario sono stati correttamente ritenuti dalla Corte territoriale elementi di valutazione di non marginale significatività, tenuto conto che, ai fini della valutazione della giusta causa del licenziamento, deve aversi riguardo al fatto che, come, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, l’intensità della fiducia richiesta è differenziata a seconda della natura e della qualità del singolo rapporto, della posizione parti, dell’oggetto delle mansioni e del grado di affidamento che queste richiedono e che il fatto deve valutarsi nella sua portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante alla potenzialità del medesimo a porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento (cfr., tra le altre, Cass. 10.6.2005 n. 12263).
Le svolte considerazioni conducono al rigetto del ricorso.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza della M. e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la M. al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 40,00 per esborsi ed euro 3500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.