Ticket Licenziamento – nuova base di calcolo per il 2022

da dottrina lavoro.it

con circolare INPS n. 26 del 16 febbraio 2022, l’Ente ha comunicato l’importo massimo mensile della NASpI per l’anno 2022 (1.360,77 euro), questo è il nuovo valore del cd. Ticket Licenziamento in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASpI.

Il contributo, per l’anno 2022, è pari a 557,92* euro (41% di 1.360,77* euro) per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni (l’importo massimo del contributo è pari a 1.673,76* euro – arrotondato alle 2 cifre – per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi).

Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale e senza operare alcuna distinzione tra tempo pieno e part-time. Infine, vanno calcolati i mesi superiori a 15 giorni: la quota mensile è pari a 46,49* euro/mese (557,92/12).

Il contributo va versato, in un’unica soluzione, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al licenziamento.

Risoluzioni individuali per le quale è dovuto il Ticket licenziamento

Tipologia di risoluzione da rapporto a tempo indeterminatoTicket dovuto
Licenziamento per giustificato motivo oggettivoSI
Licenziamento per giustificato motivo soggettivoSI
Licenziamento per giusta causaSI
Licenziamento durante o al termine del periodo di provaSI
Licenziamento per superamento del periodo di comportoSI
Licenziamento lavoratore intermittente (esclusivamente per i periodi lavorati che concorrono al computo dell’anzianità aziendale)SI
Licenziamento personale domesticoNO
Recesso, del datore di lavoro, dal rapporto di apprendistato al termine del periodo formativoSI
Dimissioni volontarieNO
Dimissioni per giusta causaSI
Dimissioni nel periodo tutelato per maternitàSI
Risoluzione consensuale dinanzi la Commissione di conciliazione ITL (articolo 410 c.p.c.)NO
Risoluzione consensuale in sede sindacale (articolo 411 c.p.c.)NO
Risoluzione consensuale a seguito di Conciliazione obbligatoria per GMO presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (per aziende in tutela reale – articolo 18 Legge 300/70). Non si applica nei confronti dei rapporti a tempo indeterminato a Tutele CrescentiSI
Risoluzione in caso di trasferimento oltre 50 Km (o 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico) dalla residenza del lavoratoreSI
Licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dal ccnlNO
Interruzione di rapporto a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura del cantiere NO
Decesso del lavoratoreNO

* i valori di calcolo sono puramente indicativi e non rappresentano alcuna garanzia circa la corretta interpretazione della norma di legge.

** Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.