INPS circolare n. 28 del 18 febbraio 2022 requisiti di accesso alla pensione dal 1° gennaio 2023

da dottrina lavoro.it

L’INPS, con la circolare n. 28 del 18 febbraio 2022, rende noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi alla speranza di vita non sono ulteriormente incrementati, così come previsto dal decreto del 27 ottobre 2021 del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Il predetto decreto direttoriale ha disposto che: “A decorrere dal 1° gennaio 2023, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all’art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall’ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, non sono ulteriormente incrementati”.

Fermo restando l’adeguamento alla speranza di vita già applicato dal 1° gennaio 2021 per effetto del decreto 5 novembre 2019, che non ha previsto alcun incremento, e quanto disposto dagli articoli 15 e 17 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, a decorrere dal 1° gennaio 2023, in attuazione di quanto previsto dal decreto 27 ottobre 2021, i requisiti pensionistici non sono ulteriormente incrementati.

REQUISITI DI ACCESSO AI TRATTAMENTI PENSIONISTICI ADEGUATI AGLI INCREMENTI DELLA SPERANZA DI VITA

Pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011)

Requisito anagrafico

Il requisito per la pensione di vecchiaia per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è il seguente:

AnnoEtà pensionabile
Dal 1° gennaio 2023Al 31 dicembre 202467 anni
Dal 1° gennaio 202567 anni*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Per effetto di quanto dispone l’articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei confronti dei lavoratori dipendenti, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, che abbiano svolto una o più delle attività considerate gravose o che siano stati addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, per il periodo previsto dalla legge, e che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni, il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia, di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è fissato anche per il biennio 2023/2024 al raggiungimento dei 66 anni e 7 mesi.

In relazione alle fattispecie per le quali trova applicazione l’esclusione dall’adeguamento della speranza di vita del biennio 2019/2020 e le relative modalità applicative, si rinvia alla circolare n. 126 del 2018.

Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafico previsto dall’articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, che consente l’accesso alla pensione di vecchiaia con un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni, si perfeziona, anche nel biennio 2023/2024, al raggiungimento dei 71 anni.

Pensione anticipata (art. 24, commi 10 e 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011)

Requisito contributivo

Il requisito per la pensione anticipata è il seguente:

AnnoUominiDonne
Dal 1° gennaio 2023al 31 dicembre 202642 anni e dieci mesi(2.227 settimane)41 anni e dieci mesi(2.175 settimane)

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 214 del 2011, così come sostituito dall’articolo 15 del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, il requisito contributivo per conseguire il diritto alla pensione anticipata, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2026, è fissato a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne, per effetto della disapplicazione, nel predetto periodo, degli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

Il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico anticipato si perfeziona trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti.

Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafico previsto dall’articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dallalegge n. 214 del 2011, che consente l’accesso alla pensione anticipata con almeno 20 anni di contribuzione effettiva e con il requisito del c.d. importo soglia mensile, si perfeziona, anche per il biennio 2023/2024, al raggiungimento dei 64 anni.

Pensione anticipata per i lavoratori precoci di cui all’articolo 1, commi da 199 a 205, della legge n. 232 del 2016

Il requisito per la pensione anticipata per i lavoratori “precoci”di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’articolo 17 del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, è il seguente:

AnnoRequisito contributivo
Dal 1° gennaio 2023al 31 dicembre 202641 anni(2132 settimane)
Dal 1° gennaio 202741 anni *(2132 settimane)

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il trattamento pensionistico anticipato in esame decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti.

Pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote

Anche per il biennio 2023-2024, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. quote possono conseguire tale diritto ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e di un’età anagrafica minima di 62 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 98, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, ovvero di un’età anagrafica minima di 63 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 99, se lavoratori autonomi iscritti all’INPS.

Per le istruzioni relative alle modalità di calcolo della quota si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 3.2 del messaggio n. 20600 del 13 dicembre 2012 e al paragrafo 3 della circolare n. 60 del 15 maggio 2008 per le parti compatibili.

Pensione in totalizzazione (D.lgs n. 42 del 2006)

Pensione di vecchiaia:

AnnoEtà pensionabile
Dal 1° gennaio 2023al 31 dicembre 202466 anni
Dal 1° gennaio 202566 anni*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Pensione di anzianità:

AnnoRequisito contributivo
Dal 1° gennaio 2023al 31 dicembre 202441 anni
Dal 1° gennaio 202541 anni*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Alla pensione di vecchiaia e di anzianità in regime di totalizzazione continuano ad applicarsi la disciplina della c.d. finestra mobile di cui all’articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 nonché, per la pensione di anzianità, le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 22-ter, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011 (ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai diciotto mesi di finestra mobile a decorrere dal 2014).

Fonte: INPS


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