Da Dottrina Per il Lavoro.it
La sentenza della Corte Costituzionale n. 194 depositata l’8 novembre 2018, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del D.L.vo n. 23/2015, sia nel testo originario che in quello modificato dal D.L. n. 87/2018 convertito, con modificazioni, nella legge n. 96, limitatamente alle parole “di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”.
Senza entrare in riflessioni concernenti le altre questioni sollevate davanti alla Consulta e definite infondate o inammissibili, ritengo opportuno soffermarmi sulla sola decisione relativa alla incostituzionalità rilevata…continua la lettura