ASSUNZIONI AGEVOLATE OCCUPAZIONE GIOVANILE LEGGE BILANCIO 2021

I commi da 10 a 19 della legge n. 178/2020 prevedono alcune agevolazioni, sotto forma di sgravi contributivi, che, seppur abbastanza somiglianti, con altri sgravi previsti dal Legislatore negli anni scorsi, potrebbero
aiutare i datori di lavoro nella ripartenza dopo la fine della crisi pandemica.

Incentivi per l’occupazione giovanile
L’art. 1, con i commi compresi tra 10 e 15, si occupa delle agevolazioni che tendono a favorire l’occupazione stabile dei giovani attraverso le assunzioni a tempo indeterminato (anche part-time) e le trasformazioni dei
contratti a termine effettuate tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2022. E’ una norma a carattere sperimentale, di durata limitata nel tempo, a differenza di quella prevista dalla legge n. 205/2017 che, sia pure con importi più limitati, ha carattere strutturale. Destinatari sono i giovani che non debbono aver compiuto il trentaseiesimo anno di età (ossia, 35 anni e 364 giorni al momento della instaurazione concreta del rapporto o della trasformazione). I benefici non riguardano i contratti di apprendistato (che fruiscono di un particolare “status” contributivo) ed i rapporti di lavoro domestico, nonché quelli del personale con personale con qualifica dirigenziale, come si evince da un richiamo che il comma 100 dell’art. 1 della legge n. 205/2017 che è presa come riferimento dall’attuale Legislatore, alla normativa sulle “tutele crescenti” prevista dal D.L.vo n. 23/2015. La norma, seguendo un consolidato indirizzo amministrativo, riguarderà anche i soci delle cooperative che, dopo l’instaurazione del rapporto associativo, saranno assunti a tempo indeterminato secondo la previsione dell’art. 1, comma 3, della legge n. 142/2001.
La disposizione prende a specifico riferimento l’art. 1, commi da 100 a 105 e 107 della legge n. 205/1917, in ordine al quale l’INPS fornì le proprie indicazioni con la circolare n. 40/2018: di conseguenza, si ha motivo di
ritenere che quest’ultima possa costituire “ la base amministrativa” per le future indicazioni dell’Istituto che, si spera, giungano presto e non a distanza di mesi o, addirittura di anni (è il caso dell’apprendistato
professionalizzante per gli “over 29” titolari di un trattamento di NASPI, giunte a quasi due anni dalla pubblicazione in Gazzetta della norma).

Il beneficio viene riconosciuto nella misura del 100% per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro l’anno sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero contributivo sale a quarantotto mesi in favore dei datori di lavoro che effettueranno assunzioni in una sede di lavoro od una unità produttiva (identificabile, a mio avviso, con la matricola INPS) ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Per queste ultime Regioni si ha motivo di ritenere che l’assunzione, possa riguardare anche lavoratori residenti in altre Regioni: ovviamente il loro luogo di lavoro deve essere in una di quelle sopra individuate e il beneficio, usufruibile per quattro anni, resterà fino a quando la prestazione continuerà a svolgersi in tali ambiti
territoriali. Poiché l’assunzione a tempo indeterminato potrà avvenire anche con contratto di somministrazione, per la quantificazione temporale dell’agevolazione, seguendo un recente indirizzo espresso dall’INPS con il messaggio n. 72/2021, occorrerà verificare la sede dell’Agenzia che stipula con il lavoratore il contratto a tempo indeterminato.

Il richiamo al comma 100 dell’art. 1 della legge n. 205/2017 porta ad una serie di questioni che vanno, subito affrontate.
La prima riguarda il campo di applicazione. Si fa riferimento ai datori di lavoro privati: in tale ambito sono compresi gli imprenditori ma anche coloro che non lo sono come gli studi professionali, le fondazioni, le
associazioni senza fine di lucro, ecc. . Ma l’elencazione non si ferma qui : seguendo gli indirizzi esposti dall’INPS in precedenti circolari, si ha motivo che siano compresi nell’agevolazione:
a) Gli Enti pubblici economici;
b) Gli ex IACP trasformati dalle leggi regionali in Enti pubblici economici;
c) Gli Enti, a capitale pubblico, che sono stati privatizzati e trasformati in società di capitali;
d) Le ex IPAB;
e) Le aziende speciali costituite anche in consorzio ex D.L.vo n. 267/2000;
f) I consorzi di bonifica e quelli industriali;
g) Gli Enti morali e quelli ecclesiastici.

La seconda concerne la composizione dello sgravio: il comma 100 sopra richiamato fa riferimento ai contributi a carico dei singoli datori di lavoro per un importo massimo di 6.000 euro su base annua, riparametrato ed applicato su base mensile (secondo criteri che, seppur analoghi al passato, necessitano di una nota dell’Istituto) , con esclusione dei premi e contributi INAIL e, secondo un indirizzo consolidato, dei c.d. “contributi minori” come:
a) Il contributo, ove dovuto, al Fondo per l’erogazione ai lavoratori del settore privato dei trattamenti di fine rapporto ex art. 2120 c.c. (art. 1, comma 755 della legge n. 296/2006);
b) Il contributo, ove dovuto, ai fondi bilaterali, al FIS ed ai Fondi delle Province Autonome di Trento e Bolzano, previsti dal D.L.vo n. 148/2015;
c) Il contributo dello 0,30% in favore dei Fondi interprofessionali per la Formazione continua ex art. 118 della legge n. 388/2000;
d) Il contributo, ove dovuto, per il Fondo del settore del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali;
e) Le contribuzioni non previdenziali concepite per apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento (v. circolare n. 40/2018).

L’unica eccezione riguarda il lavoratore che è stato assunto con l’agevolazione e che, durante la fruizione, risolve il proprio rapporto. Chi lo assumerà successivamente potrà “godere” dell’incentivo nei limiti del periodo restante che, ricordo, secondo l’ubicazione geografica della sede di lavoro potrà essere di trentasei o di quarantotto mesi, e ciò a prescindere dall’età anagrafica del lavoratore all’atto della nuova assunzione.

Il richiamo alla norma del 2017 ed alle conseguenti disposizioni amministrative dell’INPS, se saranno confermate, fa sì che:
a) Lo sgravio non possa essere riconosciuto se il lavoratore ha avuto, nella sua vita lavorativa, un precedente contratto a tempo indeterminato, risoltosi, “ante tempus”, anche dopo un brevissimo periodo (la circolare n. 49/2018 parlava anche della risoluzione durante il periodo di prova, come ostativa all’incentivo, cosa a mio avviso, assurda). L’unica eccezione riguarda il contratto di apprendistato (che è un rapporto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed all’occupazione dei giovani) non “stabilizzatosi” al termine del periodo formativo;
b) Il datore di lavoro non possa avere una conoscenza piena se il giovane ha avuto precedenti rapporti a tempo indeterminato. Nel 2018 l’INPS mise a disposizione un applicativo per verificare la situazione, sottolineandone, però, il valore dichiarativo e non certificativo: questo significava “tenersi le mani libere” a fronte di un contratto stipulato prima del 2008 quando non c’erano le comunicazioni telematiche o a fronte della riqualificazione, come subordinato, di un rapporto di lavoro di collaborazione che non presentava gli elementi distintivi;

Ma altri vincoli sono correlati all’assunzione. L’esonero spetta se:
a) I datori di lavoro non hanno proceduto nei sei mesi antecedenti a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604/1966 o a procedure collettive di riduzione di personale ai sensi degli articoli, 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 che abbiano riguardato lavoratori
inquadrati con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva. Giova ricordare che, fino a sei mesi dal recesso, sussiste un diritto di precedenza ai sensi dell’art. 15, comma 6, della legge n. 264/1949;
b) I datori di lavoro non procedono, nei nove mesi successivi all’assunzione a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o a procedure collettive di riduzione di personale che riguardino dipendenti con la stessa qualifica del lavoratore assunto nella medesima unità produttiva.
Il mancato rispetto di tali obblighi comporterà la sospensione delle agevolazioni ed i recupero di quanto indebitamente ricevuto.

Lo sgravio contributivo spetta nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 e dall’art. 31 del D.L.vo n. 150/2015. Da ciò discende che non viene riconosciuto se non c’è:
a) Regolarità contributiva;
b) Rispetto degli obblighi di legge ed assenza di sanzioni per gravi violazioni in materia di lavoro e
legislazione sociale (sono quelle riportate nell’allegato al D.M. sul DURC);
c) Rispetto degli accordi e contratti collettivi sottoscritti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e, se esistenti territoriali od aziendali;
d) Rispetto di obblighi preesistenti stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
e) Rispetto di diritti di precedenza;
f) Rispetto dei lavoratori posti in integrazione integrazioni salariali
derivanti da forza maggiore e questo non escluderebbe la possibilità di nuove assunzioni;
g) Rispetto della disposizione che vieta l’assunzione di lavoratori licenziati nei sei mesi antecedenti da datori di lavoro in rapporti di collegamento o controllo o da aziende facenti capo alla stessa proprietà anche per interposta persona.

Il comma 4 dell’art. 4 ricorda che le norme non trovano applicazione alle prosecuzioni di contratto di contratto ed alle assunzioni previste dai commi 106 e 108 dell’art. 1, della legge n. 205/2017: di cosa si tratta?
Le norme incentivanti non trovano applicazione alla prosecuzione del rapporto di apprendistato nei dodici mesi successivi al tredicesimo dal consolidamento del contratto al termine del periodo formativo (comma
106) ed alle assunzioni dei giovani (comma 108) che vengono effettuate al termine del periodo di alternanza scuola-lavoro, nel rispetto delle modalità ivi previste.
Le agevolazioni individuate sono soggette all’autorizzazione di Bruxelles ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato dell’Unione. Probabilmente, la richiesta alla Commissione Europea è determinata dal fatto che
in alcune Regioni del centro sud lo sgravio ha una durata maggiore (quarantotto mesi).