LICENZIAMENTO POSSIBILE PER MIGLIORARE REDDITIVITÀ AZIENDALE

da Consulenti del Lavoro.it

Si consolida ulteriormente l’indirizzo della Corte di Cassazione sulla legittimità del licenziamento intimato per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento della stessa, comprese quelle attinenti a una migliore efficienza gestionale o produttiva, o dirette ad un aumento della redditività d’impresa. La Corte di Cassazione, con la sentenza n.19655/17 afferma come, una volta verificata l’effettività del ridimensionamento e del nesso causale tra la ragione addotta e la soppressione del posto di lavoro del dipendente licenziato (tali da escludere la pretestuosità delle ragioni stabilite), tale ultimo atto sia possibile senza alcuna indebita interferenza sull’insindacabile autonomia imprenditoriale.

Nel caso specifico il datore di lavoro aveva deciso di licenziare un lavoratore a causa della soppressione del reparto al quale era assegnato, questo con il fine di mantenere inalterato il profitto della ditta.

Un’altra sentenza della Cassazione, la n.13015/17, affermava che per procedere ad un licenziamento economico, non è necessario lo stato di crisi dell’azienda, ma è sufficiente provare l’effettiva riorganizzazione aziendale, finalizzata a un miglioramento dei risultati economici pur già positivi.

Sempre la suprema Corte, con la sentenza n. 24803/16, era già intervenuta in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive. I giudici in quella sede avevano affermato nuovamente che compete al giudice il controllo in ordine all’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo si deve basare su ragioni non solo effettive e coerenti con il provvedimento preso, ma anche comprovate o comprovabili, perché se è vero che i giudici non possono sindacare sulla scelta del merito, è altrettanto vero che ad essi è rimesso il compito di accertarne l’effettività.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 25201/16, inoltre, ha affermato che la legge n.604/66, all’art.3 stabilisce come il licenziamento per giustificato motivo sia determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. Appare pertanto, possibile, lecito e meritevole di considerazione anche l’obiettivo aziendale di salvaguardia della competitività nel settore d’attività, attraverso le combinazioni ritenute più opportune dal responsabile aziendale. I Consulenti del lavoro sono a disposizione per chiarimenti e informazioni.