Cassazione, sentenza n. 17245/16 LICENZIAMENTO DISCIPLINARE VALE ANCHE SENZA RISPETTO TERMINI

da consulenti del lavoro.it

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17245/16  ha rigettato il ricorso di un dipendente che contestava la legittimità del suo licenziamento lamentando la violazione dell’art. 55 bis comma 2 del DLgs. n. 165/01 in quanto non era stato rispettato il termine di 20 giorni previsto tra la contestazione dell’addebito e la convocazione del dipendente per il contraddittorio.

Le Cassazione ha affermato che la violazione di tale termine determina la nullità del procedimento, solo ove il dipendente deduca e dimostri che il suo diritto di difesa è stato frustrato dalla contrazione del termine.

Nel caso di specie, al fine di valutare la natura del termine a difesa, la Corte ha preso a base la ratio della previsione, dando atto che il lavoratore non ha lamentato alcun pregiudizio dalla contrazione del termine in quanto si è presentato “alla convocazionecon l’ausilio del proprio difensore, non ha chiesto alcun rinvio, ma ha articolato compiutamentele proprie difese, incentrate su vizi formali e senza alcuna contestazione nel merito degliaddebiti mossi”.

La disposizione normativa prevede i termini iniziali e finali del procedimento disciplinare (rispettivamente, a seconda della natura della sanzione, 20 – 40 per la contestazione e 60 – 120 per la chiusura), nonché termini pre-procedimentali o endo-procedimentale costituiti, rispettivamente, dalla trasmissione degli atti all’ufficio disciplinare da parte dal responsabile della struttura (comma 3 dell’art. 55 bis), o dalla convocazione del dipendente per essere sentito a sua difesa (da comunicare con un preavviso di almeno 10 giorni, oppure 20 in caso di provvedimenti più gravi.

Il termine che temporizza la fase endo-procedimentale è posto a garanzia del diritto di difesa del dipendente; ciò è reso evidente dalla possibilità, posta a favore del lavoratore (per gravi ed oggettivi impedimenti), di chiedere un rinvio del termine, proprio per consentire che tale lasso di tempo sia effettivamente utilizzabile dal lavoratore per approntare le sue giustificazioni. Deve ritenersi, allora, che la contrazione del termine di 10 (20) giorni determinerà la nullità della sanzione nella misura in cui venga rappresentato, dall’interessato, un pregiudizio sulla raccolta della documentazione e delle informazioni necessarie per far valere le sue ragioni innanzi al datore di lavoro.

Trattandosi di termine posto a garanzia del diritto di difesa del lavoratore, la decadenza dall’esercizio del potere disciplinare opererà quando la contrazione del termine abbia determinato un nocumento al lavoratore stesso ed alle sue prerogative di difesa.

Se il carattere perentorio dei termini iniziali e finali del procedimento disciplinare risponde al principio di tempestività ed immediatezza e il rispetto condiziona l’esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro, diversa ragione fondante ha la previsione del termine minimo per l’audizione del dipendente, che consente all’interessato di predisporre una adeguata difesa da sottoporre al datare di lavoro e la cui violazione determina la nullità del procedimento, ove il dipendente deduca e dimostri che il suo diritto di difesa è stato frustrato dalla contrazione del termine.